diritto.io

Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70

Testo in vigore al

Art. 25 Compenso per lavoro straordinario diurno

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per "stipendio annuo complessivo" si intende l'importo dello stipendio in godimento e della tredicesima mensilita'.

2. Per la determinazione del compenso orario del lavoro straordinario si tiene conto altresi' dell'importo mensile dell'indennita' integrativa speciale ragguagliato ad anno.

Art. 26 Compenso per lavoro straordinario notturno o festivo

1. Il compenso orario del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) o festivo e' calcolato maggiorando del 30% quello previsto per il lavoro straordinario diurno.

Art. 27 Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di ruolo

1. Nel caso di passaggio di qualifica o di ruolo, al dipendente con stipendio di importo superiore a quello spettantegli nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti biennali necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

2. All'atto del conferimento delle classi di stipendio successive, al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello fruito nella classe di stipendio inferiore.

3. Ai dipendenti cui e' conferita la qualifica di "collaboratore coordinatore", di "collaboratore tecnico coordinatore", di "assistente coordinatore" o di "assistente tecnico coordinatore" e' attribuita la stessa classe gia' conseguita nelle qualifiche di "collaboratore" e di "assistente" dei ruoli amministrativo e tecnico, con la conservazione degli aumenti biennali nonche' dell'anzianita' maturata nella qualifica e nella classe di provenienza a tutti gli effetti economici e giuridici, compresa l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 10.

Art. 28 Maggiorazione dello stipendio per turni pomeridiani e notturni

1. Per il lavoro prestato secondo appositi turni giornalieri pomeridiani o notturni spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80% per i turni notturni con il limite massimo rispettivamente di L. 250 e L. 1200 per ogni ora di lavoro.

2. I turni di notte sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; quelli pomeridiani hanno termine entro le ore 22.

3. Nessun dipendente puo' essere comandato ad effettuare piu' di 10 turni notturni al mese o comunque piu' di 70 ore mensili comprese tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 29 Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza

1. Al personale del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento e' corrisposta, in relazione all'espletamento degli anzidetti incarichi, una maggiorazione del trattamento economico pari ad 5% dello stipendio spettante.

2. Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare, per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli onorari.

Art. 30 Altre competenze

Le indennita' previste o derivanti da norme di legge in relazione alla peculiarita' o agli specifici rischi di lavoro di determinate categorie di dipendenti sono corrisposte con le identiche modalita' al personale nelle medesime condizioni soggettive. Saranno ricercate le norme di legge, valide anche in altri settori lavorativi, che prevedono compensi, da corrispondere al personale, per situazioni lavorative particolarmente gravose in zone disagiate lontane da centri abitati, in condizioni di rischio per l'uso di mezzi di lavoro e materiali (cloro, acido solforico, ecc.), rischi di volo, per la reperibilita' sia notturna che diurna, per compensare gli interventi urgenti per emergenze non prevedibili.

2. Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attivita' legale e' attribuita una quota pari all'80% delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato. Tale quota e' ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con piu' di 3 anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5;

1.

4. Le competenze professionali corrisposte per l'attivita' prestata dagli altri appartenenti al ruolo professionale sono ripartite nella misura del 90% ed in parti uguali fra i dipendenti che svolgono l'attivita' professionale in relazione alla quale le competenze stesse sono state giudizialmente liquidate.

Art. 31 Trattamento di missione e di trasferimento

1. Al personale inviato in missione o trasferito d'ufficio spetta il trattamento previsto dalle allenate norme (allegati 3 e 4).

Art. 32 Equo indennizzo

1. Al dipendente che contragga infermita' per causa o concausa di servizio compete un equo indennizzo determinato nelle misure stabilite dall'unita tabella (allegato 5) qualora abbia subito una menomazione permanente dell'integrita' fisica non inferiore al 15% nonche' il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali l'impiegato abbia diritto a rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie, di seguito elencate, contratte dal personale che, a termini dello art. 9, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' esposto per ragioni professionali ai pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, sempreche' le malattie stesse insorgano non oltre il termine di cessazione dall'esposizione indicata a fianco di ciascuna di esse:

  1. 1) anemia progressiva grave di tipo ipoplasico o aplasico . . . . 3 anni anemia progressiva leggera di tipo ipoplasico o aplasico . . . 1 anno leucopenia con neutropenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 anno leucosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 anni stati leucemoidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 anni sindrome emorragica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 anno blefarite o congiuntivite. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 giorni cheratite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 anno cataratta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 anni radio-dermiti croniche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 anni radio-dermiti acute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 giorni radio-epiteliti acute delle mucose. . . . . . . . . . . . . 60 giorni radio-lesioni croniche delle mucose. . . . . . . . . . . . . . 5 anni radio-necrosi ossea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 anni sarcoma osseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 anni cancro bronco polmonare per inalazione. . . . . . . . . . . . 10 anni

Art. 33 Prevenzione contro, i rischi

1. I dipendenti degli enti sono sottoposti con il loro consenso a speciali accertamenti ed esami clinici strumentali e di laboratorio per finalita' di medicina sociale e preventiva, di regola ogni cinque anni.

2. I dipendenti addetti a particolari servizi e attivita' professionali che comportino maggiori rischi e pericoli per la loro salute sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due anni.

3. I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente a ciascun dipendente.

4. I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi e appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.

Art. 34 Trattamento economico del personale straordinario

1. Al personale straordinario assunto ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, compete il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo della qualifica corrispondente alla posizione giuridica dei singoli interessati.

NORME TRANSITORIE E FINALI SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 35 Attribuzione della qualifica

1. A decorrere dal 1 ottobre 1973 o dalla successiva data di immissione in ruolo, ai dipendenti di ruolo e' attribuita la qualifica che corrisponde alla posizione da ciascuno di essi ricoperta secondo le unite tabelle di equiparazione tra i ruoli e categorie dei preesistenti ordinamenti e i ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento (allegato 6).

2. L'attribuzione della qualifica a norma del precedente comma e' effettuata, sulla base delle suddette tabelle, anche nei confronti del personale assunto, a seguito di concorsi o formali prove di selezione ovvero con rapporto d'impiego a tempo indeterminato o comunque con carattere di stabilita', in relazione ad esigenze funzionali stabili degli enti per l'esercizio di compiti per i quali il regolamento organico degli enti medesimi, approvato dagli organi di vigilanza, non preveda l'istituzione di apposito ruolo oppure assunto a contratto dai suddetti enti per specifiche disposizioni di legge.

3. Le posizioni giuridiche di miglior favore acquisite successivamente al 1 ottobre 1973 e fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comportano, nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, il conferimento della diversa qualifica eventualmente spettante in base alle suddette tabelle, a decorrere dalla data della loro attribuzione.

Art. 36 Inquadramento nel ruolo professionale

1. L'inquadramento nel ruolo professionale e' riservato:

  1. 1) per la prima qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli abilitanti allo esercizio delle professioni di avvocato o procuratore legale, medico, farmacista, veterinario, attuario, ingegnere, architetto, chimico, biologo, agronomo, e geologo;

  2. 2) per la seconda qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, perito industriale, assistente sanitario, infermiere professionale, ostetrica, vigilatrice d'infanzia, tecnico di radiologia, nonche' di massaggiatore a massofisioterapista equiparato a infermiere professionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 686.

2. L'inquadramento nel suddetto ruolo e' in ogni caso condizionato allo svolgimento di attivita' strettamente professionali corrispondenti a quelle cui gli interessati sono abilitati per legge e al possesso dei seguenti titoli e requisiti:

  1. 1) titolo di studio prescritto per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

  2. 2) diploma di Stato di abilitazione professionale;

  3. 3) iscrizione al rispettivo albo professionale;

  4. 4) assunzione di una personale responsabilita' di caratteri professionale nello svolgimento delle funzioni.

3. Possono altresi' essere inquadrati nella prima qualifica i di pendenti laureati in altre discipline affini che appartengano gia' ai preesistenti ruoli tecnici o professionali di categoria direttiva Qualora gli ordinamenti degli enti risultino incompatibili con il disposto dell'art. 15, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'inquadramento nel ruolo professionale potra' essere effettuato dopo la revisione degli ordinamenti stessi.

Art. 37 Decorrenza del trattamento economico

1. Il trattamento economico di cui all'unita tabella (allegato 1 e' attribuito per ognuna delle nuove qualifiche a decorrere dal 30 dicembre 1975. La tredicesima mensilita' per l'anno 1975 resta acquisita nella misura spettante in base al preesistente ordinamento.

Art. 38 Determinazione della classe di stipendio in base alla preesistente posizione giuridica

1. Per le qualifiche articolate in classi di stipendio, la classe spettante alla data del 30 dicembre 1975 e' determinata in base alle unite tabelle di equiparazione tra le preesistenti qualifiche o posizioni funzionali e i nuovi livelli stipendiali (allegato 7 L'anzianita' maturata alla predetta data nella posizione corrispondente, in base alle suindicate tabelle, alle casse attribuitisi considera a tutti gli effetti come anzianita' acquisita nella classe stessa. Ai soli fini degli aumenti biennali di stipendio da attribuire in tale classe, nella suddetta anzianita' e' computata anche quella convenzionale fruita agli stessi effetti nella porzione giuridica di provenienza in applicazione delle disposizioni di legge relative alle benemerenze belliche e patriottiche.

2. Le posizioni giuridiche ed economiche acquisite in base preesistente ordinamento dal 31 dicembre 1975 fino alla data pubblicazione del decreto di cui all'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comportano dalla data del conferimento l'attribuzione della diversa classe di stipendio eventualmente spettante in base alle citate tabelle, se tale classe non risulti conferibile con decorrenza anteriore in base alle nuove norme sulla progressione dello stipendio.

3. Nei confronti dei dipendenti che alla data di pubblicazione del suddetto decreto abbiano maturato, in base alle precedenti norme regolamentari, l'anzianita' minima per l'accesso alla qualifica superiore, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella spettante ai sensi dei Precedenti commi e' conferita con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data stessa. Ai dipendenti che maturino la suddetta anzianita' per l'accesso alla qualifica superiore o per il conseguimento del successivo avanzamento di stipendio dopo la data di pubblicazione del citato decreto ed entro un triennio dalla data di cui al primo comma la classe di stipendio immediatamente superiore e' attribuita dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell'anzianita' medesima. Sono fatti salvi, se piu' favorevoli, gli effetti della progressione economica nei tempi stabiliti dal nuovo ordinamento.

4. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai dipendenti che tra il 30 dicembre 1975 e la data di pubblicazione del citato decreto abbiano conseguito promozioni o avanzamenti di stipendio fruendo di riduzione dei normali tempi di attesa previsti dai preesistenti regolamenti.

5. Ai dipendenti che alla data del 30 dicembre 1975 fruivano di assegno personale derivante da passaggi da uno ad altro ruolo o da passaggi di categoria nell'ambito dello stesso ruolo e' attribuibile con effetto dalla suddetta data uno stipendio complessivo non inferiore a quello spettante ai sensi del primo comma, aumentato dell'importo del predetto assegno. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27.

6. Ai dipendenti con mansioni sanitarie ausiliarie, cui in base all'unita tabella (allegato 6) e' attribuita la qualifica di "operatore tecnico", sono conferite le classi di stipendio immediatamente superiori a quelle spettanti in applicazione dei precedenti commi primo, terzo e quarto con le decorrenze ivi previste e con la conservazione nella classe attribuita alla data del 30 dicembre 1975 dell'anzianita' maturata nella posizione giuridica di provenienza. A coloro cui competa gia' alla suddetta data la classe massima di stipendio sono attribuiti tre aumenti biennali di stipendio supplementari.

7. Nei confronti del personale operaio la classe di stipendio e' attribuita, in base all'anzianita' di servizio, secondo le norme di cui al successivo art. 39.

Art. 39 Determinazione della classe di stipendio in base all'anzianita' complessiva di servizio

1. La classe di stipendio da conferirsi con effetto dal 30 dicembre 1975 e' quella spettante in base all'anzianita' di qualifica, secondo i tempi di progressione di cui all'art. 17, ove essa risulti superiore alla classe attribuibile ai sensi del precedente art. 38. A tal fine viene presa in considerazione l'anzianita' complessiva di servizio, valutandosi per intero il servizio prestato nella categoria del preesistente ordinamento corrispondente alla nuova qualifica secondo la tabella di cui all'allegato 6 e nella misura del 60% quello prestato nella categoria immediatamente inferiore. Qualora ad una qualifica del nuovo ordinamento corrispondano piu' categorie degli ordinamenti preesistenti, si considera corrispondente alla qualifica stessa la categoria piu' elevata.

2. Le suddette misure percentuali sono ridotte rispettivamente all'80% e al 40% per il servizio prestato in posizione non di ruolo, comunque denominato. Per i servizi prestati con orario inferiore a quello previsto per la generalita' del personale tali percentuali sono ridotte in proporzione al minore orario di lavoro.

3. Per il personale operaio, il servizio svolto in tale qualita' si valuta per intero se prestato nelle mansioni in base alle quali e' disposta l'attribuzione della nuova qualifica e nella misura del 60% se prestato nelle mansioni che comportano il conferimento della qualifica immediatamente inferiore. I pregressi servizi svolti in qualita' di salariato o di operaio dal rimanente personale si considerano, ai fini dei precedenti commi, prestati nella categoria del personale ausiliario o subalterno.

4. Il servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1973 dai dipendenti di cui al secondo comma dell'art. 35 e' computato agli effetti del presente articolo, secondo le percentuali di cui al precedente comma primo.

5. L'anzianita' eccedente quella richiesta per l'attribuzione della classe di stipendio a norma del presente articolo si considera come anzianita' maturata nella classe stessa ai fini dell'applicazione dell'art. 17.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili per la riliquidazione del trattamento di pensione al personale cessato dal servizio anteriormente al 30 dicembre 1975, ad eccezione di quello di cui all'ultimo comma dell'art. 38.

Art. 40 Norme applicabili ai fini del conferimento della successiva classe di stipendio

1. Qualora ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39 sia attribuibile alla, data del 30 dicembre 1975 la stessa classe di stipendio, trova applicazione la forma che comporti il riconoscimento di una maggiore anzianita' nella classe medesima.

Art. 41 Attribuzione del trattamento economico al personale degli enti privi di regolamento organico o in particolari posizioni

1. Ai dipendenti con rapporto d'impiego a tempo indeterminato degli enti il cui personale non e' ordinato in ruoli organici o che risultino comunque privi di regolamento organico, escluso il personale di cui al secondo comma del precedente art. 35 e' attribuito in via provvisoria, dal 30 dicembre 1975 e fino alla data di approvazione del regolamento organico: previsto dallo art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il trattamento economico stabilito per le nuove qualifiche dei ruoli amministrativo, tecnico o professionale secondo le unite tabelle di equiparazione (allegato 8) tra le posizioni giuridiche acquisite sulla base di atti formali degli enti o degli organi di vigilanza ovvero le posizioni funzionali previste nell'ambito della struttura organizzativa degli enti medesimi e le funzioni tipiche delle - suddette qualifiche risultanti dalla declaratoria delle mansioni, intendendosi a tal fine comprese nelle funzioni di "collaboratore" anche quelle dirigenziali. E' fatta salva l'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche dirigenziali ai dipendenti che, in base a disposizioni regolamentari approvate dagli organi di vigilanza, ricoprano posizioni giuridiche ed economiche equiparate a quelle del personale di ruolo cui a norma del presente accordo sono conferite qualifiche dirigenziali.

2. L'attribuzione del trattamento economico delle nuove qualifiche e' comunque subordinata al possesso del titolo di studio prescritto per le qualifiche stesse o per quella immediatamente inferiore purche', in quest'ultimo caso, le funzioni della qualifica siano state svolte alla data del 30 dicembre 1975 per almeno tre anni.

3. La classe di stipendio spettante e' determinata in base alla anzianita' complessiva di servizio valutata nelle misure percentuali previste dal secondo comma dell'art. 39.

Art. 42 Trattamento economico del personale non di ruolo

1. Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai preesistenti ordinamenti spetta, a decorrere dal 30 dicembre 1975, il trattamento economico previsto per il personale di ruolo con la qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati.

2. La progressione dello stipendio dei suddetti dipendenti si articola negli aumenti biennali e nelle prime due classi di stipendio, oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutandosi l'anzianita' di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80%. Ai fini degli aumenti biennali si applica la disposizione del quinto comma dell'art. 39.

3. In caso di inquadramento in ruolo trovano applicazione, nei confronti dei dipendenti stessi, le disposizioni di cui al precedente art. 27.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale di cui al secondo comma dell'art. 35.

Art. 43 Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica di "dirigente e per i passaggi di qualifica dirigenziale

1. Dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, fino a quella di approvazione dei regolamenti organici di cui allo art. 25 della stessa legge, la nomina alla qualifica di "dirigente" e il passaggio alle qualifiche superiori sono effettuati, secondo le norme previste nei preesistenti ordinamenti per il conferimento delle qualifiche ad esse corrispondenti in base alle tabelle di cui all'allegato 6, nel limite dei posti risultanti dalla differenza fra le dotazioni organiche complessive di ciascuna qualifica ed il numero dei dipendenti che gia' rivestono la qualifica da conferire, esclusi quelli che, in base ai predetti ordinamenti, non ricoprivano posti nell'organico di tali qualifiche.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, i posti disponibili per il conferimento della qualifica di "dirigente" sono riservati ai dipendenti che per la progressione nella carriera abbiano superato gli esami previsti dalle preesistenti norme regolamentari, gia' indetti alla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma, o che siano stati promossi alla qualifica di appartenenza, nell'ambito dell'organico predeterminato della qualifica stessa, a seguito di scrutinio per merito comparativo.

3. Ai predetti dipendenti, successivamente all'approvazione dei regolamenti organici e per un triennio dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' riservata un'aliquota dei posti disponibili nella qualifica di "dirigente" da conferire con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo, pari all'80% per il primo anno e comunque nella prima attuazione dei regolamenti stessi. Tale aliquota e' ridotta al 60% e al 40% rispettivamente per il secondo ed il terzo anno.

4. Gli altri posti vacanti sono conferiti mediante i concorsi previsti dall'art. 10 del presente accordo, ai quali potranno partecipare anche i dipendenti di cui al secondo comma.

5. Ai fini del conferimento delle qualifiche di "dirigente superiore" e di "dirigente generale", resta ferma la scrutinabilita' del personale che alla data di approvazione dei regolamenti organici abbia maturato l'anzianita' necessaria per la promozione alle corrispondenti qualifiche del preesistente ordinamento.

Art. 44 Personale dei ruoli speciali transitori

1. Al personale appartenente a ruoli speciali transitori e' attribuita con effetto dal 1 ottobre 1973 la qualifica spettante ai sensi del precedente art. 35 ai dipendenti dei ruoli ordinari con posizione giuridica od economica equiparabile.

2. A decorrere dal 30 dicembre 1975 al suddetto personale spetta il trattamento economico secondo le norme del presente accordo.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, al personale cui sono conferite qualifiche non dirigenziali spetta lo stipendio che, in base alle tabelle di attribuzione delle classi di stipendio di cui all'allegato 7, compete ai dipendenti dei ruoli ordinari del preesistente ordinamento ad esso economicamente equiparati.

4. La determinazione dello stipendio spettante ai dipendenti dei ruoli speciali ai quali nel precedente ordinamento compete un trattamento intermedio fra quelli corrispondenti a due successive qualifiche dei ruoli ordinari e' effettuata: attribuendo la classe di stipendio spettante, nel nuovo ordinamento, al personale dei ruoli ordinari della stessa categoria che apparteneva alla meno elevata delle precedenti due qualifiche maggiorando tale importo - mediante attribuzione del necessario numero di aumenti biennali - di una somma tale che il nuovo stipendio risulti intermedio fra gli stipendi spettanti, nel nuovo ordinamento, al personale dei ruoli ordinari appartenente alle anzidette due qualifiche nella stessa proporzione in cui risultava intermedio nel precedente ordinamento.

5. Tali aumenti biennali sono riassorbiti con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 27.

6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 39 il servizio prestato nei ruoli speciali transitori e' valutato secondo la corrispondenza con le categorie del personale dei ruoli ordinari risultante dai preesistenti ordinamenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 45 Assegno temporaneo

1. Per il periodo intercorrente tra il 1 ottobre 1973 ed il 29 dicembre 1975 e' corrisposto al personale - a saldo di ogni miglioramento economico per lo stesso periodo e fatti salvi i conguagli per le nuove misure dell'indennita' integrativa speciale che sostituiscono, ai sensi della legge 31 luglio 1975, n. 364, quelle effettivamente liquidate dal 1 luglio 1975, nonche' i miglioramenti economici spettanti per lo stesso periodo in applicazione di norme di legge o regolamentari - un assegno temporaneo mensile corrispondente all'importo di L. 15.000 per ogni mese di servizio retribuito, da considerare al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali.

2. L'assegno anzidetto e' utile - nella misura mensile lorda di L. 15.000 - ai fini del trattamento di quiescenza, nonche', per quanto concerne il trattamento pensionistico, ai fini dell'applicazione delle norme che ne prevedano l'adeguamento alle retribuzioni del personale in servizio.

3. Le competenze di cui ai precedenti commi sono corrisposte in due quote di uguale importo, la seconda delle quali e' erogata nel mese di gennaio 1977.

4. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di acconti mensili per i futuri miglioramenti e di indennita' integrativa speciale in data anteriore al 30 dicembre 1975, che non siano state gia' assoggettate a contribuzione per le assicurazioni sociali, saranno regolarizzate agli effetti contributivi con oneri a carico degli enti.