Sez. 2, Sentenza n. 1668 del 12/03/1980 (Rv. 405276 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO - MANCATO RILIEVO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DELLA NULLITA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INSUFFICIENZA O MANCANZA DI MOTIVAZIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITI - DEDUZIONE DELLA INESISTENZA DEL RAPPORTO PROCESSUALE, DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO - MANCATO RILIEVO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DELLA NULLITA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INSUFFICIENZA O MANCANZA DI MOTIVAZIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITI - DEDUZIONE DELLA INESISTENZA DEL RAPPORTO PROCESSUALE, DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
Non puo essere dedotto come motivo di ricorso per Cassazione il mancato rilievo, da parte del giudice d'appello, della nullita della sentenza di primo grado per insufficienza o totale carenza di motivazione, in quanto la sentenza di gravame assorbe totalmente la sentenza impugnata, salvo che il ricorrente non deduca la radicale inesistenza del rapporto processuale e dell'intero giudizio, e la conseguente inesistenza della sentenza di primo grado, poiche tale accertamento conserva una sua specifica autonomia e Rilevanza in ogni stato e grado del processo e importa la rimessione della causa al primo giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)