diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15007 del 17/07/2015 (Rv. 636160 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Determinazione - Proventi derivanti dalla cessione di beni non più strumentali - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636160-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Il corrispettivo derivante dalla cessione di un immobile che abbia acquisito una destinazione (edificatoria) diversa da quella goduta allorché era stato impiegato nell'attività produttiva (agricola), non concorre, a norma dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo in vigore "ratione temporis", alla determinazione della base imponibile dell'IRAP, trattandosi di bene non più strumentale all'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)