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Sez. 5, Sentenza n. 20028 del 30/09/2011 (Rv. 619627 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - Produzione in giudizio da parte del contribuente - Ammissibilità - Diniego da parte del giudice di merito - Censurabilità - Riproduzione del documento nel ricorso per cassazione - Onere di allegazione specifica - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2011-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619627-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, anche al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta - in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell'art. 111 Cost. - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (nella fattispecie, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice - non potendo costituire da sole il fondamento della decisione - nel contesto probatorio emergente dagli atti. Ne consegue che, tuttavia, nel giudizio di cassazione la mera rilevazione di tale errore di diritto da parte del giudice di merito non è di per sé sufficiente, essendo onere del contribuente allegare gli elementi da cui desumere come e quando le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà abbiano trovato ingresso nel giudizio di merito e quali ne fossero i contenuti, che devono essere riprodotti nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, onde poterne verificare in sede di legittimità l'attinenza e la decisività.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)