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Sez. U, Sentenza n. 3801 del 23/11/1974 (Rv. 372322 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - AZIONI DI CONDANNA - DOMANDA DEL PUBBLICO IMPIEGATO DI COMPENSI RICONOSCIUTI DALLA PA - SUCCESSIVO ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO - LIQUIDAZIONE DI MINORE SOMMA - LEGITTIMITA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA PER LA PARTE ECCEDENTE - ALTERNATIVA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI - RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1974-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372322-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - AZIONI DI CONDANNA - DOMANDA DEL PUBBLICO IMPIEGATO DI COMPENSI RICONOSCIUTI DALLA PA - SUCCESSIVO ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO - LIQUIDAZIONE DI MINORE SOMMA - LEGITTIMITA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA PER LA PARTE ECCEDENTE - ALTERNATIVA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI - RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Qualora, nel corso del giudizio proposto da un pubblico impiegato dinanzi al giudice ordinario per ottenere dalla pa il pagamento degli emolumenti gia riconosciutigli con un precedente provvedimento, la stessa amministrazione provveda ad annullare, con una successiva delibera, tale provvedimento, liquidando in una somma minore gli emolumenti spettanti all'attore, il giudice ordinario non puo conoscere, in via incidentale, della legittimita di questa delibera, appartenendo essa all'oggetto principale del giudizio perche direttamente influente sull'entita del credito controverso, ma puo conoscerne soltanto in via principale ove sia contestato in radice il potere di adottarla. Al di fuori di questa ipotesi, il giudice adito deve, pertanto, limitarsi a respingere la domanda per la parte eccedente la somma riconosciuta all'attore nella delibera di annullamento ovvero, nel caso in cui tale provvedimento sia stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo, a sospendere il giudizio, nella sussistenza dei presupposti fissati per la sospensione necessaria del procedimento dall'art 295 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 6, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)