Sez. L - , Sentenza n. 22177 del 12/09/2018 (Rv. 650534 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Padre lavoratore - Riposi giornalieri ex art. 40 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Madre lavoratrice autonoma - Alternatività - Esclusione - Ragioni.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
L'utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri previsti dall'art. 40 del d.lgs. n. 151 del 2001 non è alternativo alla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma la quale, a differenza della lavoratrice dipendente, può rientrare al lavoro in qualsiasi momento dopo il parto, e dunque anche mentre sta godendo della suddetta indennità, cosicché, potendo entrambi i genitori lavorare subito dopo l'evento della maternità, risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi la facoltà di decidere le modalità di fruizione dei permessi al fine di garantire l'assistenza e protezione della prole, salvi i limiti temporali previsti dalla legge, senza che rilevi la sovrapposizione, in tutto o in parte, dei due benefici in capo ai distinti beneficiari.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)