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Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica

Testo in vigore al

Art. 4

1. Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica possono essere istituite presso istituti universitari ed ospedali dipendenti da enti pubblici, che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

2. A partire dai corsi che avranno inizio nel 1983 gli aspiranti all'ammissione alle scuole di tecnico di radiologia medica dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

3. Ai corsi che inizieranno nel biennio 1983-84 saranno inoltre ammessi gli aspiranti che, avendo ottenuto la promozione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, abbiano svolto almeno due anni di attivita' lavorativa in gabinetti radiologici.

4. Agli allievi che frequentano l'ultimo anno delle anzidette scuole sono estese le norme dell'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di servizio militare di leva.

Art. 5

1. Gli istituti ed ospedali che, ai sensi dell'articolo precedente, intendano istituire scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica devono rivolgere al Ministero della sanita', tramite il medico provinciale, domanda corredata dalla deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalita' che verranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 6

1. Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e' di tre anni.

2. Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.

3. Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

Art. 7

1. Il tirocinio degli allievi presso gli istituti ed ospedali di cui all'articolo 4, che abbiano istituito i corsi, non da' luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi detti enti sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale.

2. Gli enti stessi provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni, le malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radio-attive a norma del successivo articolo 15, li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso.

3. Gli allievi che siano gia' in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purche' completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

Art. 8

1. Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgera' in due sessioni, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

2. La Commissione esaminatrice e' nominata dal medico provinciale, che la presiede, ed e' composta:

  1. a) dal direttore della scuola;

  2. b) da un primario ospedaliero di ruolo della specialita', designato dall'Ordine dei medici della Provincia;

  3. c) da un docente di materie obbligatorie del corso di studi;

  4. d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. e) un tecnico sanitario di radiologia medica designato dal collegio professionale provinciale o interprovinciale.

3. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' esercita le funzioni di segretario.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione di esame sono liquidate dall'Ente che istituisce la scuola.

Art. 9

1. La direzione della scuola e' affidata al direttore dell'istituto radiologico universitario o al primario radiologico dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.

2. La nomina del direttore della scuola e dei docenti delle materie obbligatorie di insegnamento del corso di studi previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6, viene effettuata dal medico provinciale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente da cui la scuola dipende.

Art. 10

1. Ai candidati di cui all'articolo 8, che superino gli esami, viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Art. 11

1. I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attivita' collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonche' della risonanza nucleare magnetica, aventi finalita' diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche.

2. In particolare:

  1. a) i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalita' tecnico-operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalita' diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facolta' dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;

  2. b) il tecnico sanitario di radiologia medica e' tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attivita' radiologica e' complementare all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;

  3. c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilita' specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti.

Art. 12

1. L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e' subordinato all'iscrizione all'albo provinciale di cui al successivo articolo 14.

Art. 13

1. Gli istituti di cura pubblici e privati, i gabinetti radiologici pubblici e privati e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature, sono obbligati ad assumere personale provvisto del diploma di abilitazione di tecnico di radiologia medica.

Art. 14

1. In ogni Provincia e' costituito il Collegio degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, che conseguono il diploma di abilitazione a norma della presente legge.

2. I Collegi provinciali degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

3. Sono estese ai Collegi provinciali dei tecnici di radiologia medica ed alla Federazione nazionale, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel collegio, esistenti nella provincia, sia esiguo, ovvero sussistano altre valide ragioni, il Ministro della sanita', su proposta della Federazione nazionale, puo' disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o piu' province finitime designandone la sede.

Art. 15

1. Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni, sono estese a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attivita' lavorativa, nonche' agli allievi dei corsi.

2. La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite e' fissata, annualmente, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica.

Art. 16

1. Chiunque eserciti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge e' soggetto alle pene di cui all'articolo 348 del codice penale.

2. Il magistrato puo' ordinare la chiusura temporanea del servizio radiologico nel quale l'attivita' sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale.

Art. 17

1. Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria contemplata dalla presente legge, presti comunque il suo nome, ovvero la sua attivita' allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.

Art. 18

1. Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e' soggetto alla tassa di concessione governativa, stabilita dalla tabella A, n. 224, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121.

Art. 19

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emanera' il regolamento per la sua esecuzione.

Art. 20

1. Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno cinque anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica in sedi diverse dalle Amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici, saranno ammessi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a sostenere la stessa prova di esame, orale e pratica, prevista dal precedente articolo 8 per il conseguimento del diploma di abilitazione.

Art. 21

1. Il diploma di abilitazione di cui al precedente articolo sara' per contro rilasciato dalla medesima Commissione a tutti coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso Amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure che risultino in possesso di un titolo di specializzazioni rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.

Art. 22

1. Il diploma di abilitazione conseguito ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21, abilita alla continuazione dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e deve essere considerato, a tutti gli effetti, equipollente al diploma di abilitazione di cui al precedente articolo 10.

Art. 23

1. Le scuole pubbliche o private di tecnico di radiologia riconosciute dallo Stato, continueranno a svolgere i loro corsi secondo i singoli regolamenti.

2. I diplomati di detti istituti che abbiano fatto un regolare corso di studi triennali possono conseguire l'abilitazione all'esercizio specifico dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia medica con un esame di idoneita' presso una Commissione costituita secondo le norme di cui all'articolo 8.

Art. 24

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 4 agosto 1965
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - GUI - REALE - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE