Sez. 1 - , Ordinanza n. 10797 del 04/05/2018 (Rv. 648126 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE | PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE - Ordinanza di ammissione - Indicazione di teste - Successiva richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni prima dell'audizione del teste - Rinunzia - Configurabilità - Conseguenze.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE
Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tale inequivoco comportamento ne manifesta la volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio anch'essa pone in essere una condotta adesiva alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)