Sez. 5 - , Ordinanza n. 34291 del 23/12/2019 (Rv. 656385 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi - Detraibilità - Condizioni - Strumentalità degli immobili all'attività d'impresa o professionale - Configurabilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, deve riconoscersi il diritto alla detrazione per lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi (nella specie impianti fotovoltaici) purché sia presente un nesso di causalità con l'attività d'impresa o professionale, ancorché potenziale o di prospettiva, e ciò anche qualora – per cause estranee al contribuente – la predetta attività non abbia potuto concretamente esercitarsi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17 com. 2 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)