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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4531 del 14/02/2023 (Rv. 666830 - 02)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA | Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausola compromissoria - Inserimento a seguito di specifiche trattative - Prova - Dichiarazione di ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza e "clausola broker" - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666830-02

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l'inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l'obbligo informativo imposto all'assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. "clausola broker" che, avendo lo scopo di assicurare all'intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.

Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 120 com. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 183, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)