Sez. 3, Ordinanza n. 28333 del 04/11/2024 (Rv. 672649-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE | Cassazione con rinvio - Rapporti tra giudizio rescindente e rescissorio - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Estinzione di una parte prima del giudizio di rinvio - Conseguenze - Evocazione in giudizio del successore - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE
Nel giudizio rescissorio susseguente alla cassazione con rinvio sussiste il litisconsorzio necessario tra le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenza cassata, di modo che, ove una di esse, nelle more, abbia cessato di esistere, la riassunzione ex art. 392 c.p.c. dev'essere compiuta nei confronti del relativo successore. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, a fronte di un giudizio rescindente cui aveva preso parte la società cooperativa costruttrice di un immobile - successivamente estintasi per cancellazione dal registro delle imprese -, il giudizio rescissorio era stato riassunto nei confronti non già degli ex soci della stessa, bensì del condominio venutosi a formare nell'edificio).
Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)