Sez. 6, Sentenza n. 10512 del 23/04/1978 Ud. (dep. 07/12/1979) Rv. 143597 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e reato permanente e la denuncia, salvo che non si riferisca a fatti cessati anteriormente, non ha efficacia interruttiva della permanenza, la quale deve ritenersi cessata solo nel giorno della sentenza di primo grado, ancorche non irrevocabile, salvo esplicita indicazione di un diverso momento finale. Pertanto, solo l'ulteriore attivita svolta dall'imputato dopo tale pronuncia, in violazione della stessa disposizione di legge, puo dar luogo a un nuovo reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)