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Sez. 3, Sentenza n. 3672 del 16/12/1971 (Rv. 355427 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO - CLAUSOLA DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO - DAL DOMICILIO DEL VENDITORE A QUELLO DEL TRATTARIO - CONDIZIONE - FORMA ESCLUSIVA DI PAGAMENTO.*
Stato
decisa il 1971-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355427-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO - CLAUSOLA DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO - DAL DOMICILIO DEL VENDITORE A QUELLO DEL TRATTARIO - CONDIZIONE - FORMA ESCLUSIVA DI PAGAMENTO.*

La mera pattuizione del pagamento a mezzo tratta non e di per se sufficiente a spostare, anche ai fini del foro facoltativo di cui all'art 20 cod proc civ, il luogo del pagamento dal domicilio del venditore al domicilio del compratore - trattario: perche tale spostamento si verifichi, occorre che quella Forma di pagamento sia prevista con carattere esclusivo, sicche il relativo patto esprima in modo certo ed univoco la volonta del venditore di rinunciare al foro spettantegli per legge. (Conf 1456'70, mass n 347289; 1017'70, mass n 346539; 662'70, mass n 345852).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)