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Sez. L, Sentenza n. 6438 del 08/07/1994 (Rv. 487326 - 01)

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Compenso (onorario) - In genere | Determinazione giudiziale - Previo parere dell'associazione professionale di appartenenza - Funzione - Carattere vincolante - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487326-01

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Compenso (onorario) - In genere

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2233 cod. civ., che prevede, nell'ipotesi di determinazione giudiziale del compenso del professionista, il previo "parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene", essendo finalizzata a garantire le parti che all'organo giudicante siano fornite le più opportune indicazioni per l'esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo, ha carattere inderogabile quanto al "modus procedendi", anche se non vincola al suddetto parere l'esercizio del potere determinativo del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)