Sez. 2, Sentenza n. 3225 del 16/05/1981 (Rv. 413803 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - SOMMARIO - PROCEDIMENTO SOMMARIO E PROCEDIMENTO MONITORIO - ALTERNATIVITA - OPZIONE DEL CREDITORE PER IL SECONDO - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE - FORMA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - SOMMARIO - PROCEDIMENTO SOMMARIO E PROCEDIMENTO MONITORIO - ALTERNATIVITA - OPZIONE DEL CREDITORE PER IL SECONDO - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE - FORMA.*
In tema di liquidazione degli onorari dell'avvocato o del procuratore nei confronti del proprio cliente, il procedimento speciale previsto dagli artt 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n 794, e posto in alternativa a quello monitorio per ingiunzione di cui agli artt 633 e seguenti cod proc civ, mentre la scelta tra i due riti e demandata esclusivamente al professionista. Consegue che, qualora egli abbia optato per il procedimento d'ingiunzione e la domanda sia stata accolta, il debitore, che ritenga la somma liquidata non dovuta in tutto o in parte, deve proporre opposizione al decreto ingiuntivo mediante atto di citazione, notificato al ricorrente nel termine di venti giorni di cui all'art 645 cod proc civ, senza che possa ammettersi come equipollente un ricorso depositato, nel suddetto termine, in cancelleria e notificato alla controparte - insieme al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - oltre i venti giorni, il quale ricorso non assume alcun rilievo ne impedisce che il decreto ingiuntivo, non opposto ritualmente e tempestivamente, divenga esecutivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)