Sez. 1, Sentenza n. 25215 del 08/11/2013 (Rv. 628438 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa delle banche - Opposizione allo stato passivo - Notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza - Termine assegnato dal giudice istruttore ex art. 87, terzo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 - Natura ordinatoria - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In tema di opposizione allo stato passivo proposta nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di una banca, il termine assegnato dal giudice istruttore per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ai commissari ed alle parti, previsto dall'art. 87, terzo comma, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura ordinatoria - attesa la sovrapponibilità di tale disciplina a quella dell'art. 98 legge fall., nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche ad esso apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - perché finalizzato a permettere la costituzione di questi ultimi, sicché la sua inosservanza non determina l'inammissibilità dell'opposizione, restando sanata, ex art. 156 cod. proc. civ., se alla nuova udienza fissata dal giudice gli stessi siano comparsi ed abbiano svolto l'attività cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 87, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)