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Sez. 2, Sentenza n. 25652 del 06/05/2003 Ud. (dep. 12/06/2003) Rv. 226249 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - UDIENZA - VERBALE - SOTTOSCRIZIONE | Giudizio - Dibattimento - Udienza - Verbale - Sottoscrizione - Da parte del giudice - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226249-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - UDIENZA - VERBALE - SOTTOSCRIZIONE

L'art. 483 cod. proc. pen. non considera come causa di nullità del verbale di dibattimento l'omissione della sottoscrizione da parte del giudice, ma anzi prevede solo l'apposizione da parte di questi un semplice "visto" meramente certificativo di una esercitata funzione di controllo (La cassazione ha precisato che essendo il verbale atto del pubblico ufficiale che lo ha redatto, il quale attraverso la sottoscrizione attribuisce ad esso autenticità e pubblica fede - solo la mancanza di sottoscrizione da parte di costui può produrre nullità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 483, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)