Sez. 3, Ordinanza n. 23544 del 20/07/2026 (Rv. 679407-03)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Fatto illecito determinante un evento mortale - Diritto al risarcimento del danno patrimoniale - Presupposto - Spettanza alla persona unita in un’unione di fatto - Ammissibilità - Condizioni. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - In genere.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale da perdita della contribuzione futura in favore del convivente di fatto, in conseguenza della morte del partner, occorre accertare, oltre la stabilità e mutua assistenza morale e materiale tra i protagonisti del rapporto, anche se, in concreto e sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti, le modalità di organizzazione economico-materiale adottate dai protagonisti della relazione, consentano di ammettere (o, invece, di escludere) l'assunzione, da parte della vittima, di un impegno di contribuzione materiale destinato a incidere sulla vita economica del superstite con quei caratteri di prospettabile continuità tali da giustificare un'apprezzabile concretezza della corrispondente aspettativa per il futuro.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)