Sez. 1, Ordinanza n. 24004 del 27/08/2025 (Rv. 675936-01)
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI RESPONSABILITA' | Responsabilità dei sindaci - Natura - Elementi costitutivi - Onere della prova - Oggetto.
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI RESPONSABILITA'
La fattispecie di responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, atteggiandosi come un'ipotesi di concorso nel fatto illecito altrui, richiede la prova da parte dell'attore dell'inosservanza dei doveri di controllo, del danno derivante dalla condotta illecita dell'amministratore e del nesso causale, che può ritenersi dimostrato se, in base a un giudizio controfattuale ipotetico, l'adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbe ragionevolmente impedito o limitato il danno.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)