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Sez. 3, Sentenza n. 6397 del 23/06/1999 (Rv. 527856 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Deduzione logica da fatti esattamente percepiti - Supposta erroneità - Errore revocatorio- Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527856-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

È inammissibile la revocazione avverso una sentenza che dai fatti, esattamente percepiti, ha dedotto la valutazione della fattispecie e quindi espresso il giudizio, perché per la configurabilità dell'errore revocatorio è necessario che il contrasto tra diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emerga dal raffronto tra quella supposta in sentenza e quella esistente agli atti processuali, e non tra questa e la valutazione o il giudizio su di essa, desumibile dall' interpretazione della motivazione della sentenza (nella specie la Suprema Corte aveva confermato la decisione di appello secondo la quale, al momento del perfezionamento della notifica di un'intimazione di sfratto per morosità, avvenuto il 29 ottobre 1991, al locatore era già pervenuta la raccomandata, inviata il 10 ottobre 1991, immediatamente respinta, contenente il pagamento del canone).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)