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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1071 del 21/01/2015 (Rv. 634079 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Azione giudiziaria per la riliquidazione di prestazione parzialmente riconosciuta - Sopravvenienza della disciplina di cui all'art. 38, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011 - Portata innovativa - Conseguenze - Giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni - Termine decadenziale - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2015-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634079-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione pensionistica parzialmente riconosciuta, la novella dell'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111 - che prevede l'applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 anche alle azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito - detta una disciplina innovativa che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del predetto d.l. n. 98 del 2011, non trova applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i quali vale il generale principio dell'inapplicabilità del termine decadenziale.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 4 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)