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Sez. 3, Sentenza n. 3724 del 18/08/1989 (Rv. 463645 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DEL DANNO - DIRITTO DELL'ASSICURATO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463645-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DEL DANNO - DIRITTO DELL'ASSICURATO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

In tema di prescrizione in materia di Assicurazione della responsabilità civile, secondo la disciplina delineata dall'art. 2952 commi terzo e quarto cod. civ., il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in Forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tal fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato. (V 2040/76, mass n 380869).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)