Sez. 5 - , Sentenza n. 11111 del 06/04/2022 (Rv. 664287 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Accise - Sanzioni di cui al d. lgs. n. 472 del 1997 - Causa di non punibilità - Forza maggiore - Crisi di liquidità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta; ne consegue che non risponde a tale nozione la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, peraltro prevedibile.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)