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Sez. 6, Sentenza n. 9983 del 07/05/1998 Ud. (dep. 22/09/1998) Rv. 211586 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | L. 16 aprile 1997, n. 234, art. 1 - Consumazione del reato attraverso una condotta implicante violazione di legge - Contemporanea attribuzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale al privato e realizzazione di un interesse pubblico - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211586-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

Secondo la formulazione della norma dell'art. 323 cod. Pen. introdotta con l'entrata in vigore della l. 16 luglio 1997, n. 234, la condotta criminosa si concreta nella violazione di norme di legge o di regolamento, con la conseguenza che sono incompatibili la contemporanea realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale per il privato - realizzato, nel caso, con la violazione di norme urbanistiche - e di un interesse della comunità, dato che da una condotta realizzata dagli amministratori di un ente territoriale, in violazione di norme poste a presidio di un generale interesse pubblico, può derivare solo un danno per la per la collettività, con esclusione di ogni altro profilo derivante da una diversa valutazione discrezionale ad opera degli amministratori pubblici (Nella specie la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di abuso di ufficio - del quale ha ravvisato oltre che la realizzazione del vantaggio ingiusto per il privato anche l'elemento intenzionale - nell'adozione di una delibera comunale di approvazione di una convenzione con un privato con la quale l'ente territoriale consentiva la costruzione di un edificio in spregio alle norme urbanistiche in cambio della cessione di un area al comune, da asservire all'uso pubblico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)