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Sez. 1, Sentenza n. 14482 del 09/07/2005 (Rv. 584139 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Istanza della parte resistente di consultazione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente - Diniego del presidente del tribunale minorile - Giudizio di appello - Dichiarazione di nullità del diniego - Effetti - Rimessione della causa al primo giudice "ex" artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Obbligo di rinnovazione dei successivi atti del procedimento dipendenti da quello nullo - Portata - Obbligo di rinnovazione della comparizione personale delle parti - Sussistenza - Obbligo della rinnovazione della inchiesta disposta in primo grado - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584139-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Nel giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, la dichiarazione, da parte della Corte d'appello, di nullità del provvedimento del presidente del tribunale minorile di diniego della istanza della parte resistente di consultazione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, non configurando alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., comporta l'obbligo del giudice di appello di rinnovare tutti gli atti processuali dipendenti da quello nullo, che risultino compiuti in condizione di menomazione del diritto di difesa. Correttamente, pertanto, in detta ipotesi, il giudice di appello si limita a rinnovare la comparizione personale delle parti, senza procedere alla rinnovazione della inchiesta sommaria svolta in primo grado, ove non ritenuta necessaria in considerazione della mancata allegazione del concreto nocumento che alle possibilità di difesa sarebbe stato arrecato dall'atto nullo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)