Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 23/02/1981 Ud. (dep. 28/05/1981) Rv. 149084 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NOZIONE - NON COSTITUISCONO REATO.*
EDILIZIA - IN GENERE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NOZIONE - NON COSTITUISCONO REATO.*
Colui che esegue interventi di manutenzione straordinaria non commette alcuna violazione degli artt 31, 32 e 41 lett b legge urbanistica, e successive modificazioni, perche il fatto non e piu previsto come reato. L'art 31 lett b legge 5 agosto 1978 n 487 definisce interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la superficie delle singole unita immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.*
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)