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REGOLAMENTO (CEE) N. 1629/77 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1977 recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati, nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/772, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la natura e l'applicazione delle misure particolari d'intervento sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26 di detto regolamento; che, per evitare per quanto possibile di perturbare il mercato del frumento tenero panificabile, è opportuno stabilire preventivamente le condizioni di applicazione delle misure particolari d'intervento nonchù la natura di tali misure, che occorre inoltre adottare disposizioni che consentano una rapida applicazione delle misure stesse;

considerando che tutte le misure particolari d'intervento devono, secondo la situazione del mercato dei cereali, sostenere i prezzi del frumento tenere panificabile su detto mercato al livello del prezzo di riferimento;

considerando che, a tal fine, è opportuno graduare le misure particolari in funzione della gravità della situazione, prevedendo anzitutto misure di effetto ridotto e successivamente misure di sostegno più energiche, che alla fine possono giungere sino all'acquisto sul mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Le misure particolari sono decise tenendo conto dei criteri seguenti:

— situazione e prospettive di evoluzione delle disponibilità di cereali sul mercato comunitario;

— prospettive di importazione dei cereali e di esportazione di frumento tenero;

— evoluzione del prezzo del frumento tenero panificabile sui mercati più rappresentativi della Comunità.

Art. 3

Le misure particolari d'intervento sono adottate su iniziativa della Commissione o a richiesta degli Stati membri. Per ogni misura devono essere indicati in particolare:

— la qualità e la quantità di cereali cui la misura si applica;

— il territorio geografico cui la misura si applica, ed eventualmente la durata di applicazione della misura stessa.

Art. 4

Secondo la situazione del mercato, la Commissione adotta con la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 per il frumento tenero panificabile una o diverse delle misure particolari d'intervento sotto elencate:

1. Conclusione di un contratto di magazzinaggio tra un organismo d'intervento e un detentore di frumento, sulla base di un'indennità giornaliera da stabilire.

2. Conclusione di un contratto di magazzinaggio identico a quello di cui al punto 1, ma con il diritto, per l'organismo d'intervento, di acquistare alla scadenza del contratto la totalità o una parte del quantitativo di cui trattasi al prezzo di riferimento, previa applicazione, se del caso, delle maggiorazioni o delle detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5. L'organismo d'intervento è autorizzato ad esercitare il diritto di cui sopra secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

3. Acquisto da parte dell'organismo d'intervento al prezzo di riferimento, previa applicazione, se del caso, delle maggiorazione o detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 3,4 e 5.

4. Acquisto da parte dell'organismo d'intervento mediante una procedura di gara.

Art. 5

1.

Se la misura particolare d'intervento assume la forma di acquisto al prezzo di riferimento, il frumento tenero panificabile deve rispondere ai requisiti minimi di panificazione fissati dal regolamento (CEE) n. 1155/77 del Consiglio3, constatati secondo il metodo di determinazione della qualità panificabile minima del frumento tenero definito dal regolamento (CEE) n. 1628/77 della Commissione (4).

Le procedure di presa in consegna del frumento tenere panificabile da parte degli organismi d'intervento sono quelle previste dall'articolo 2, paragrafo 3, nonchù dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, che fissa le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento5.

Ogni detentore di partite omogenee di frumento tenero panificabile di almeno 80 t cadauna è autorizzato ad offrirle all'organismo d'intervento. Può essere tuttavia fissato un quantitativo minimo superiore.

2. Per essere accettato all'intervento, il frumento tenero panificabile deve essere di qualità sana, leale e mercantile. Esso è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando, in tutte le fasi del suo sviluppo; presenta il colore caratteristico del frumento tenero, non emana cattivo odore, è privo di parassiti vivi (compresi gli acari) e quando:

— la percentuale totale degli elementi che sono propri del frumento tenero di qualità irreprensibile è pari almeno al 90 %;

— l'umidità non supera una percentuale stabilita dagli organismi d'intervento tra il 14 % e il 16 %, secondo le regioni;

— il peso specifico non è inferiore ad un peso stabilito dagli organismi d'intervento tra 72 e 75 kg per hl, secondo le regioni;

— la percentuale dei chicchi germinati non supera il 6 %;

— la percentuale delle impurità relative ai chicchi non supera il 5 %;

— la percentuale totale di impurità diverse (Schwarzbesatz) non supera il 3 %, di cui al massimo 0,05 % di chicchi riscaldati spontaneamente, 0,05 % di segala cornuta e 0,10 % di semi di erbe nocive;

— la percentuale di chicchi spezzati non supera il 5 %;

— la percentuale di chicchi scaldati durante le operazioni di essiccazione non supera lo 0,50 %.

3.

Se il frumento tenero di qualità panificabile acquistato dagli organismi d'intervento differisce dalla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di riferimento, quest'ultimo viene aumentato o diminuito mediante applicazione di maggiorazioni o di detrazioni, calcolate in percentuale del prezzo stesso valido all'inizio della campagna di commercializzazione.

Tuttavia nei nuovi Stati membri, a decorrere dal 1° gennaio 1978, per il calcolo di cui sopra verrà preso in considerazione il prezzo di riferimento comunitario valido all'inizio della campagna di commercializzazione.

4.

Se il tenore di umidità del frumento tenero panificabile offerto all'intervento è inferiore al tenore normale preso in considerazione per la qualità tipo, il prezzo di riferimento è aumentato di una maggiorazione calcolata conformemente alle percentuali previste per il frumento tenero nella tabella I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali6. Se il peso specifico del frumento tenero panificabile offerto all'intervento differisce dal peso specifico preso in considerazione per la qualità tipo, le maggiorazioni e detrazioni applicabili al prezzo di riferimento sono fissate in percentuale, come in appresso indicato:

Kg/hl * % *

Maggiorazioni * *

Più di 76,0 - 77,0 * 0,3 *

Più di 77,0 - 78,0 * 0,6 *

Più di 78,0 - 79,0 * 0,9 *

Più di 79,0 * 1,1 *

Detrazioni * *

Meno di 74,0 - 73,0 * 0,75 *

Meno di 73,0 - 72,0 * 1,25 *

Qualora siano applicabili due maggiorazioni, si applica soltanto la maggiorazione più elevata.

5.

Se la percentuale delle impurità diverse (Schwarzbesatz) supera lo 0,5 %, si applica al prezzo di riferimento una detrazione dello 0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.

Se la percentuale delle impurità relative ai chicchi e la percentuale dei chicchi spezzati superano complessivamente il 4 % e quella dei chicchi germinati il 2,5 %, si applica al prezzo di riferimento una detrazione dello 0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.

6. Il frumento tenero panificabile acquistato dall'organismo d'intervento è rimesso in vendita secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica con decorrenza dal 1° agosto 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1977. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH (4) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.