Sez. L, Ordinanza n. 29683 del 10/11/2025 (Rv. 677002-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vittime del dovere - Diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato - Natura - Conseguenze - Controversie per il riconoscimento dello status - Legittimazione passiva - Titolarità - Individuazione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Il diritto all'assistenza psicologica previsto in favore delle vittime del dovere di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, non si concreta, in sé solo, in un diritto di credito a una determinata prestazione sanitaria (con conseguente configurazione della legittimazione passiva della ASL), ma è ricompreso nella nozione di status di vittima del dovere, cui si correla inscindibilmente un fascio di diritti alle singole prestazioni (tra cui quelle sanitarie, quale quella di cui alla citata disposizione), rispetto al quale la legittimazione a contraddire deve riconoscersi in capo al Ministero dell'Interno.
Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)