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Sez. 1, Sentenza n. 210 del 25/01/1968 (Rv. 331085 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - ACCOGLIMENTO DI DOMANDA IMPLICITAMENTE E VIRTUALMENTE CONTENUTA IN QUELLA ESPRESSAMENTE DEDOTTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331085-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - ACCOGLIMENTO DI DOMANDA IMPLICITAMENTE E VIRTUALMENTE CONTENUTA IN QUELLA ESPRESSAMENTE DEDOTTA - ESCLUSIONE.*

Il vizio di ultrapetizione si verifica solo se il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto o un bene maggiore di quello richiesto non e percio ipotizzabile se il giudice accoglie una domanda la quale, ancorche non espressamente formulata, puo ritenersi implicitamente e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio e cioe quando, con particolare riguardo al petitum e alla causa petendi, la domanda accolta si trovi in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite e non escluda il diritto che l'attore ha voluto tutelare con l'Azione proposta. Conforme alla sentenza n.2164-66, massima n.324227.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)