Sez. 1, Sentenza n. 4349 del 05/10/1977 Ud. (dep. 15/04/1978) Rv. 138577 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - PROCESSO VERBALE - DISCUSSIONE FINALE - OMESSE CONCLUSIONI DELLA DIFESA OD OMESSA MENZIONE DELLE STESSE NEL VERBALE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - PROCESSO VERBALE - DISCUSSIONE FINALE - OMESSE CONCLUSIONI DELLA DIFESA OD OMESSA MENZIONE DELLE STESSE NEL VERBALE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La omissione delle conclusioni della difesa o l'omessa menzione di tali conclusioni nel processo verbale di udienza, quando risulti certa l'avvenuta assistenza dell'imputato da parte del difensore, non costituisce causa di nullita assoluta, non sussistendo violazione alcuna delle Disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato nelle forme che la legge stabilisce. (in senso conforme, anche per la partecipazione del pubblico ministero, 126585, anno 1974; 122160, anno 1972; 104266, 104256, anno 1967; nel senso che la accertata presenza del pubblico ministero e del difensore nel dibattimento fa presumere che essi abbiano preso in tale Sede le proprie conclusioni e che, pertanto la mancata menzione di queste nel verbale e del tutto irrilevante, V 133341, anno 1976; V, altresi, 103703, anno 1967; 100423, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)