Sez. 1, Sentenza n. 1781 del 06/03/1996 (Rv. 496163 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN MATERIA DI COMPETENZA | Potere del giudice di appello di qualificare in modo diverso dal giudice di primo grado la domanda - Ammissibilità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN MATERIA DI COMPETENZA
Poiché la competenza si determina in base all'oggetto della domanda nella sua obiettiva enunciazione e non già in base all'oggetto dell'indagine di merito, attraverso il quale si deve valutare il fondamento della domanda stessa, la pronuncia su di essa, in correlazione con il suo specifico contenuto, è limitata a precise finalità di ordine processuale e non può acquistare autorità di giudicato sulle questioni di merito, che siano delibate sommariamente ai soli fini della competenza. Pertanto la circostanza che ai fini dell'affermazione della competenza da parte del giudice di primo grado lo stesso abbia qualificato la opposizione all'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910 come procedimento esecutivo, non è preclusiva del potere del giudice del gravame di qualificare in modo diverso la domanda proposta ai fini dell'ammissibilità dell'appello (nella specie, come procedimento di cognizione ordinaria), con la conseguente applicabilità della sospensione dei termini per il periodo feriale e della declaratoria di tempestività dell'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)