Sez. 5, Sentenza n. 14783 del 22/11/2001 (Rv. 550505 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Pagamento dei tributi sospesi fino al 31/12/1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici - Somme relative - Disciplina ex art. 3, secondo comma bis, del D.L. n. 791 del 1985, introdotto dalla legge di conversione n. 46 del 1986, come interpretato autenticamente dall'art. 28 della legge n. 133 del 1999 - Portata - Agevolazione tributaria consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi - Configurabilità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. n. 791 del 1985, introdotto dalla legge di conversione n. 46 del 1986 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, per effetto dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, in legge n. 363 del 1984, fino al 31/12/1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF e ILOR, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n. 11 del 1999, posto in relazione all'art. 11 della legge n. 28 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/05/1984 num. 159 art. 13, Legge 24/07/1984 num. 363, Decreto Legge 30/12/1985 num. 791 art. 3 com. 2 n. 2, Legge 28/02/1986 num. 46, Legge 18/02/1999 num. 28 art. 11, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)