Sez. 1, Sentenza n. 881 del 03/04/1970 (Rv. 346259 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI ANNUALITA E CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI A GARANZIA DI FINANZIAMENTO - APPLICABILITA DELL'ALIQUOTA DI FAVORE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI ANNUALITA E CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI A GARANZIA DI FINANZIAMENTO - APPLICABILITA DELL'ALIQUOTA DI FAVORE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Alla stregua della nota aggiunta all'art 4 lett C, della tariffa all a alla legge sull'imposta di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269<, nel testo modificato dagli artt 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n 261 alle cessioni pro solvendo di annualita di contributi governativi e di enti pubblici, nonche di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione alle operazioni di aperture di credito o di finanziamenti di cui all'art 28, lett C, della medesima tariffa, modificato dall'art 2 della legge n 261 del 1953, si applica l'aliquota ridotta, a condizione che nell'atto di cessione siano specificamente indicate le operazioni in relazione alle quali esso e stipulato e che l'efficacia della cessione stessa non sia estensibile ad altre operazioni, per fruire, quindi, della detta agevolazione, il negozio deve essere concepito ed espresso in modo da escludere ab origine che esso possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle specificate nell'atto di cessione e tale accertamento dev'essere condotto, in applicazione del disposto dell'art 8 della legge di registro, ricercando non gia la comune intenzione dei contraenti, bensi quale sia oggettivamente il potenziale valore strumentale dell'atto, onde escludere che le sue clausole, considerate individualmente e nel loro complesso, siano capaci di consentire che il negozio possa deviare dalla sua originaria ed apparente destinazione e possa estendersi a nuove operazioni, che si avvantaggerebbero indebitamente del trattamento tributario di favore. (V 2866-68, massima n 333565 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)