Sez. 4, Sentenza n. 36612 del 04/07/2003 Cc. (dep. 24/09/2003) Rv. 226030 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO | Incendio colposo - Responsabilità di colui che abbia posto le condizioni necessarie a cagionare l'incendio - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO
Risponde del reato di incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 423 cod. pen., anche chi, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, tuttavia abbia dato causa colposamente all'incendio verificatosi, per aver posto le condizioni necessarie non già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l'incendio, che è manifestazione del divampare delle fiamme, con pericolo per la pubblica incolumità. (Nella fattispecie, relativa ad incendio divampato in una discarica di rifiuti, al ricorrente, gestore della discarica, era stato addebitato di non aver provveduto ad adottare le cautele necessarie ad evitare il pericolo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)