Sez. 5 - , Ordinanza n. 18670 del 03/07/2023 (Rv. 668248 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TOSAP | Presupposti impositivi - Area pubblica destinata a parcheggio - Soggetto passivo di imposta - Interpretazione del contratto tra Comune e gestore del servizio - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TOSAP
In materia di Tosap, ove l'ente pubblico abbia dato in concessione a privati un'area pubblica da destinare al parcheggio di autoveicoli, l'imposta si applica nel caso in cui l'atto di concessione abbia ad oggetto l'area stessa e non la gestione del servizio di parcheggio e di riscossione dei relativi incassi, poiché solo nel primo caso è ravvisabile il presupposto impositivo, rappresentato dall'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, con conseguente sottrazione della relativa superficie all'uso collettivo, mentre nel secondo caso si verifica solo un'occupazione temporanea ad opera del singolo automobilista e non del gestore che, operando quale sostituto dell'ente comunale nello sfruttamento del bene per l'esazione delle entrate, non può essere considerato soggetto passivo d'imposta.
Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)