Sez. 5, Sentenza n. 1659 del 24/01/2013 (Rv. 625418 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Contestazione della qualità giuridica (qualifica dirigenziale) del soggetto che ha sottoscritto il provvedimento impositivo - Eccezione di invalidità dell'atto viziato da carenza di potere - Onere della prova a carico dell'eccipiente - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la contestazione della qualità giuridica (qualifica dirigenziale) ovvero la contestazione dei poteri attribuiti al soggetto che ha sottoscritto il provvedimento impositivo, risolvendosi nella eccezione di invalidità dell'atto tributario viziato da carenza di potere, pone a carico dell'eccipiente l'onere di dimostrare la insussistenza della qualità giuridica o del potere rappresentativo in capo al sottoscrittore dell'atto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)