Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Testo in vigore al
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Titolo II. Della pensione assegno o indennita' di guerra
Art. 11 Pensione vitalizia e assegno
1. Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermita', riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati agli articoli 9 e 10 abbiano subito menomazioni dell'integrita' personale, ascrivibili ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non sia suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione ne sia suscettibile.
2. Il trattamento di pensione e' stabilito dalla tabella C annessa alla presente legge.
3. In aggiunta alla pensione base, gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', hanno diritto ad un assegno complementare nella misura annua di lire 444.000.512
4. Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto, in una misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di 8° categoria, con un massimo di cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione fisica.
5. Le infermita' non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti.
6. Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennita' per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8° categoria della tabella A.
7. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 1a alla 6° dell'annessa tabella A, spetta, in aggiunta al trattamento pensionistico, un assegno integrativo non riversibile nelle seguenti misure:
a) per gli invalidi ascritti alla 1a categoria con o senza assegno di superinvalidita' di annue lire 150.000;
b) per gli invalidi ascritti alle voci numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 20 della 2° categoria di annue lire 135.000;
c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla 3° categoria di annue lire 99.000;
d) per gli invalidi ascritti alla 3ª categoria di annue lire 90.000;
e) per gli invalidi ascritti alla 4ª categoria di annue lire 45.000;
f) per gli invalidi ascritti alla 5ª categoria di annue lire 36.000;
g) per gli invalidi ascritti alla 6ª categoria di annue lire 27.000.51320
Art. 12
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Art. 13
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Art. 14
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Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Art. 16 Assegno di cura
1. Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A.13
Art. 17
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Art. 18
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Art. 19
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Art. 20 Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª
1. Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o di assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria che abbiano compiuto il 55° anno di eta' ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª che abbiano compiuto il 60° anno di eta', e' concesso a domanda un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di annue lire 204.000 qualora risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare.
2. I limiti di eta' sopra previsti sono fissati a 55 anni, indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate od invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.
3. Si prescinde dai limiti di eta' quando trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nei casi di inabilita' temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno e' concesso temporaneamente per il periodo corrispondente e si applicano le norme di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 13.
4. Per la valutazione delle condizioni economiche di cui al primo comma, gli uffici distrettuali delle imposte dirette devono, a richiesta, rilasciare alla parte o all'ufficio la necessaria certificazione provvedendo, ove occorra, a far compilare agli interessati la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare, anche in deroga alle norme sull'esenzione dall'obbligo della dichiarazione stessa.
5. Per i titolari di pensioni o assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza e' subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal primo comma del presente articolo che, ove occorra, sono accertate anche mediante dichiarazione delle competenti autorita' consolari.
6. L'assegno di previdenza decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma del presente articolo.
7. Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'eta' di cui al comma precedente e nel caso indicato nel secondo comma, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
8. Alla concessione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. Qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero la concessione viene effettuata con decreto del Ministro per il tesoro.
9. L'assegno di previdenza puo' essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con decreto del competente Direttore provinciale del tesoro o del Ministro per il tesoro, nel caso di residenti all'estero, quando vengano meno le condizioni di inabilita' od economiche, che ne hanno determinato la concessione. Agli effetti dell'applicazione del presente comma, il venir meno dello stato di inabilita' a proficuo lavoro deve essere accertato mediante nuova visita sanitaria da parte della commissione medica di cui al successivo articolo 93. Qualora il titolare dell'assegno rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi alla visita di cui al presente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, l'assegno di previdenza sara' sospeso e non potra' essere ripristinato che dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'invalido si sia presentato.
10. Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata constatata, previ accertamenti sanitari, la non inabilita' al lavoro del beneficiario ovvero dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.
11. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
12. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.
13. L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonche' a coloro che abbiano ottenuto una indennita' per una volta tanto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 11.1213
Art. 21 Assegno di incollocabilita
1. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 650 anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1a categoria senza superinvalidita' e quello complessivo, di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuropsichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di eta', in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1a categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.
2. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta impregiudicata la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di guerra, ai sensi del successivo articolo 26.
3. Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino alla data del compimento del 65° anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita', viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. L'assegno e' cumulabile con l'assegno di previdenza.13
4. L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 13, previo parere dal collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso.
5. Il parere del collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la concessione o il diniego dell'assegno di incollocabilita'.
6. Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' secondo la procedura prevista dal successivo articolo 90.
7. L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non e' cumulabile con l'indennita' di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilita' compete finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.
8. Il trattamento di incollocabilita' puo' essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengano meno i requisiti richiesti per la concessione del trattamento stesso.
9. Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilita', hanno l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.
10. Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e, con decreto del Ministro per il tesoro, puo' essere comminata, sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di incollocabilita'.
Art. 22 Assegno di incollocamento
1. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra residenti nel territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª alla 8ª categoria, di eta' inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 204.000 annue.
2. I limiti di eta' previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni, quando trattasi di donne mutilate od invalide fornite di pensione o di assegno rinnovabile.
3. La domanda per conseguire l'assegno di cui al primo comma deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che l'invalido sia iscritto nei ruoli per il collocamento tenuti dalle direzioni provinciali della detta Opera nonche' nelle liste di collocamento di cui ai punti 1), 2), 3) o 4) dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e sia effettivamente incollocato per circostanze a lui non imputabili. Il beneficio, di cui al presente articolo, non spetta agli invalidi iscritti al punto 4° delle liste sopracitate, che siano in godimento di un trattamento normale di quiescenza o di una pensione privilegiata ordinaria eccedente la 80.000 lire lorde mensili.
4. L'assegno di incollocamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 20, ne con l'indennita' di disoccupazione; e', invece, cumulabile con le quote di maggiorazione dell'indennita' stessa per carichi di famiglia.
5. Alla concessione dell'assegno di incollocamento provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.
6. L'assegno non e' dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste di collocamento e puo' essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con decreto del direttore provinciale del tesoro competente, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.
7. Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal giorno in cui sono venute meno le condizioni che hanno determinato la concessione dell'assegno di incollocamento.
8. Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo, qualora si occupino direttamente, di denunciare l'esplicazione di attivita' lavorativa alla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.
9. Qualora l'invalido lasci trascorrere il termine di due mesi dal verificarsi della circostanza, di cui al precedente comma, senza effettuare la relativa denuncia, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e, con decreto del direttore provinciale del tesoro, puo' essere inoltre comminata, sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di incollocamento.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le direzioni provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra devono comunicare, alle competenti direzioni provinciali del tesoro, l'avviamento al lavoro degli invalidi o le denuncie di occupazione dagli stessi presentate.
11. Le somme dovute agli invalidi di guerra a titolo di indennita' di disoccupazione, escluse le eventuali quote di aggiunta di famiglia, sono trattenute, durante il periodo di concessione dell'assegno stesso, a cura dell'organo erogatore delle indennita' medesime e versate in conto entrate del tesoro sull'apposito capitolo senza pregiudizio del beneficio spettante agli interessati in virtu' dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.13
Art. 23
IL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Titolo III. Dei ricoveri per cura e per rieducazione e qualificazione
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915