Sez. 2, Sentenza n. 616 del 18/03/1967 (Rv. 326611 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - MODALITA - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - MODALITA - FATTISPECIE.*
Deve ritenersi osservato il precetto, di cui, all'art. 1341, secondo comma, cod.civ., e, pertanto, specificamente approvata per iscritto la clausola derogativa della Competenza per territorio, contenuta in un contratto per adesione, quando la stessa sia indicata separatamente dalle altre clausole contrattuali ed inserita nella stessa dichiarazione di approvazione, perche, in siffatta ipotesi, non manca l'individuazione della clausola vessatoria e deve presumersi che il contraente per adesione ne abbia preso conoscenza e l'abbia coscientemente approvata. (nella specie il contraente per adesione aveva apposto un'unica firma, in calce alla clausola di approvazione delle condizioni tutte di una lettera contratto clausola cosi testualmente redatta -il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni tutte di cui alla presente lettera, e di riconoscere in qualsiasi eventuale controversia inerente o dipendente dal rapporto di lavoro, l'esclusiva Competenza territoriale del foro di Roma-). (Cfr. 1047-65, 594-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)