Sez. 3, Ordinanza n. 28390 del 05/11/2024 (Rv. 672555-01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Riserva mentale di uno dei coniugi sulla possibilità di dissoluzione del matrimonio - Comunicazione al coniuge prima della celebrazione del matrimonio - Fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Non dà luogo a responsabilità risarcitoria l'omessa comunicazione, da parte di uno dei due coniugi e prima della celebrazione, dello stato psichico d'incertezza circa la permanenza del matrimonio e della scelta di contrarlo con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che esso non si dissolva, trattandosi di comunicazione derivante da opzione rimessa alla sfera personale e affettiva, valevole a determinare l'insorgenza di un dovere esclusivamente morale o sociale e non di un obbligo giuridico.
Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Cod. Civ. art. 122, Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)