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Sez. U, Sentenza n. 12202 del 28/12/1990 (Rv. 470314 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CARATTERE PLURIOFFENSIVO DEL COMPORTAMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1990-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470314-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CARATTERE PLURIOFFENSIVO DEL COMPORTAMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La controversia promossa da un'associazione sindacale, per denunciare un comportamento antisindacale di un'amministrazione dello stato, o di un ente pubblico non economico, in qualità di datore di lavoro, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta a quella esclusiva del giudice amministrativo, qualora il suddetto comportamento non leda interessi propri ed esclusivi del Sindacato (cosiddetti diritti sindacali in senso stretto), ma abbia un carattere plurioffensivo (da valutare in astratto), nel senso che interferisca nella sfera giuridica del Sindacato attraverso la lesione di posizioni soggettive del singolo lavoratore (come nel caso di ricorso per il trasferimento di un dipendente comunale, dirigente di organizzazione sindacale, senza il preventivo nulla osta della medesima), atteso che in tale ipotesi la controversia medesima coinvolge diritti attinenti al rapporto di pubblico impiego del dipendente. (Conf 3405/89, mass n 463426).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 06/12/1972 num. 1034 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)