Sez. 3, Sentenza n. 32050 del 31/01/2013 Ud. (dep. 24/07/2013) Rv. 257042 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Giudizio di appello - Accoglimento della proposta di patteggiamento respinta in primo grado - Aumento della pena base - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Configurabilità - Condizione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, determini la pena in base alla richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., non accolta in primo grado per dissenso del pubblico ministero, individuando una pena base superiore a quella irrogata dal giudice di primo grado, in quanto la pena da esaminare, per la verifica del rispetto del citato principio, è solo quella finale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)