Sez. 1, Sentenza n. 7956 del 28/10/1987 (Rv. 455692 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 IN MATERIA DI ADOZIONE - EFFETTI - DIFFERENZA DI ETÀ TRA ADOTTANTI ED ADOTTANDO - DISPOSIZIONI DI DETTA LEGGE - APPLICABILITÀ - DEROGA IN RELAZIONE ALLA PREVIGENTE DISTINZIONE TRA ADOZIONE ORDINARIA E SPECIALE - ESCLUSIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 IN MATERIA DI ADOZIONE - EFFETTI - DIFFERENZA DI ETÀ TRA ADOTTANTI ED ADOTTANDO - DISPOSIZIONI DI DETTA LEGGE - APPLICABILITÀ - DEROGA IN RELAZIONE ALLA PREVIGENTE DISTINZIONE TRA ADOZIONE ORDINARIA E SPECIALE - ESCLUSIONE.*
L'adozione di minori è compiutamente regolata dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, abrogativa della precedente normativa, e, pertanto, anche con riguardo alla differenza di età fra adottanti ed adottando, è soggetta alle prescrizioni di detta legge (non più di quaranta anni, ai sensi dell'art. 6 secondo comma), restando esclusa ogni possibilità di deroga in relazione alla previgente distinzione fra adozione ordinaria e speciale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 CORTE COST., Legge 05/06/1967 num. 431 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)