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Sez. 3, Sentenza n. 1796 del 12/06/1971 (Rv. 352303 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352303-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione delle risultanze processuali esula dai compiti istituzionali della Corte di Cassazione, alla quale spetta soltanto il potere-dovere di accertare se le ragioni enunciate nella motivazione della sentenza di merito denotino che sono stati esaminati, sia pure in maniera implicita, tutti gli elementi rilevanti ed utili ai fini della decisione della controversia e se la detta motivazione sia immune da vizi logici e giuridici. (V 3782'69, mass n 344071' 3748'69, mass n 344008).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)