Sez. 4, Sentenza n. 5572 del 30/04/1985 Ud. (dep. 05/06/1985) Rv. 169627 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - VEICOLI PROVENIENTI DA DESTRA - IN FASE DI AVVICINAMENTO AL CROCEVIA - OBBLIGO DEL CONDUCENTE PROVENIENTE DA SINISTRA DI CEDERE IL PASSO - SUSSISTENZA - OGNI QUALVOLTA IL CONDUCENTE FAVORITO POSSA GIUNGERE ALL'INCROCIO CONTEMPORANEAMENTE O QUASI ALL'ALTRO - RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE PROVENIENTE DA SINISTRA CHE SI AVVALE DELLA PRECEDENZA DI FATTO IN CASO DI ERRATO CALCOLO DELLA SUA PRIORITÀ TEMPORALE RISPETTO ALL'ALTRO - VEICOLO SOPRAGGIUNGENTE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - VEICOLI PROVENIENTI DA DESTRA - IN FASE DI AVVICINAMENTO AL CROCEVIA - OBBLIGO DEL CONDUCENTE PROVENIENTE DA SINISTRA DI CEDERE IL PASSO - SUSSISTENZA - OGNI QUALVOLTA IL CONDUCENTE FAVORITO POSSA GIUNGERE ALL'INCROCIO CONTEMPORANEAMENTE O QUASI ALL'ALTRO - RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE PROVENIENTE DA SINISTRA CHE SI AVVALE DELLA PRECEDENZA DI FATTO IN CASO DI ERRATO CALCOLO DELLA SUA PRIORITÀ TEMPORALE RISPETTO ALL'ALTRO - VEICOLO SOPRAGGIUNGENTE.*
La precedenza a chi proviene da destra è dovuta non soltanto quando due veicoli pervengano simultaneamente al crocevia, ma anche nel caso in cui il veicolo favorito vi si stia avvicinando, per cui l'Obbligo di cedere il passo sussiste, a carico del conducente proveniente da sinistra, ogni qualvolta il conducente di destra, che sia stato tempestivamente avvistato, possa giungere all'incrocio contemporaneamente o quasi al primo, sia per la breve distanza dallo incrocio stesso che per la maggiore velocità. Il relativo calcolo deve essere fatto dal conducente di sinistra immediatamente e diligentemente, tanto che la precedenza cronologica (cosiddetta precedenza di fatto) può ritenersi legittima e idonea a escludere la precedenza di diritto - che costituisce la regola - del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il primo (di sinistra) si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Il conducente che si avvale della precedenza di fatto risponde delle conseguenze dannose eziologicamente collegabili alla sua condotta di guida per essere risultato errato il calcolo da lui ipotizzato, della sua priorità temporale rispetto all'altro veicolo sopraggiungente. (Conf mass n 110924).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)