Sez. 1, Sentenza n. 6801 del 04/05/2012 (Rv. 622584 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Vendita sottocosto - Acquisto di materie prime in eccesso - Comportamento illecito del dipendente - Sussistenza - Fattispecie relativa - Compensazione impropria in giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Costituisce comportamento illecito nei confronti della società quello del dipendente che, nello svolgimento delle mansioni di direttore generale, pratichi vendite sottocosto e acquisti di materie prime in eccesso, in quanto operazioni antieconomiche che giustificano la presunzione semplice del danno, divenendo così onere della parte interessata provare la circostanza che esse costituiscano legittimo esercizio di scelte imprenditoriali o che siano state vantaggiose per la società. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizio di motivazione la sentenza impugnata che, in via equitativa, aveva commisurato il danno ad una percentuale del fatturato, così ammettendo la compensazione impropria di tale credito, eccepita dal curatore avverso il credito di lavoro insinuato al passivo dal ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)