Sez. 5 - , Sentenza n. 32736 del 25/05/2021 Ud. (dep. 02/09/2021) Rv. 281769 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Riforma in appello della sentenza di condanna per reati di competenza del giudice di pace - Violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata - Configurabilità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata da parte del giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base di un percorso ricostruttivo alternativo privo di giustificazione e non adeguatamente confutativo delle difformi conclusioni assunte, così travisando dati fattuali, configura un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, per i quali l'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, ha limitato i motivi di ricorso per cassazione a quelli di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 39 bis, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)