Sez. 1, Ordinanza n. 32224 del 11/12/2025 (Rv. 676695-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione di un provvedimento giurisdizionale - Atto diverso - Riproduzione o rinvio - Ammissibilità - Condizioni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
La motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il contenuto di un atto diverso (di provenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi) o ad esso rinviare, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie".
Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)