Sez. 3, Sentenza n. 3063 del 12/11/1965 Ud. (dep. 28/01/1966) Rv. 100297 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - LEGGE N 75 DEL 1958 - IPOTESI NUOVA DI REATO - MISURE DI SICUREZZA - ART 538 COD PEN - INAPPLICABILITA.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - LEGGE N 75 DEL 1958 - IPOTESI NUOVA DI REATO - MISURE DI SICUREZZA - ART 538 COD PEN - INAPPLICABILITA.*
Il favoreggiamento della prostituzione - nella norma generica assunta nella nuova legge a seguito dell'abolizione delle case di meretricio autorizzate - e una figura di reato nuova e con caratteri fondamentali diversi da quelli preveduti nel codice penale, che con l'art 531 puniva l'istigazione alla prostituzione o il favoreggiamento nei confronti di persone di eta minore o in istato di infermita o deficienza psichica, e percio meritevoli, per la loro immaturita o per le loro condizioni mentali, di maggiore protezione: e pertanto non puo - in Mancanza di una espressa disposizione - ritenersi che la misura di sicurezza prevista dall'art 538 cod pen sia estensibile ad una ipotesi di reato meno grave rispetto a quella che ne determino la previsione e creata dalla nuova legge per evitare che il fenomeno della prostituzione fosse incrementato o agevolato dall'opera di terzi.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 538, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)