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Sez. 2 - , Sentenza n. 28917 del 02/07/2020 Cc. (dep. 19/10/2020) Rv. 279701 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. - Omesso rilievo di violazione dell'art. 6 CEDU – Deducibilità – Condizioni.
Stato
decisa il 2020-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279701-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è deducibile la violazione del principio posto dall'art. 6, par. 3, lett. d) della CEDU - nell'ipotesi di mancato annullamento con rinvio della sentenza di appello che abbia riformato "in pejus" la pronuncia di primo grado senza rinnovare le prove dichiarative decisive - solo se suddetta violazione sia stata oggetto di specifica contestazione dinanzi alla Corte di cassazione e da questa non valutata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)