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Sez. 1, Ordinanza n. 462 del 30/01/1967 Cc. (dep. 26/05/1967) Rv. 104314 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE CIVILE - PROVVEDIMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE COSE SEQUESTRATE - NATURA AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO E SUA INOPPUGNABILITA - POSSIBILITA DI SUCCESSIVO INCIDENTE DI ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104314-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE CIVILE - PROVVEDIMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE COSE SEQUESTRATE - NATURA AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO E SUA INOPPUGNABILITA - POSSIBILITA DI SUCCESSIVO INCIDENTE DI ESECUZIONE.*

L'ordinanza che provvede sulla destinazione della cosa sequestrata e posta a disposizione dell'autorita giudiziaria ha natura di provvedimento amministrativo. Essa non e, quindi, impugnabile, ma e suscettibile di opposizione innanzi allo stesso giudice che l'ha emessa, con la conseguenza che il successivo provvedimento relativo a detta opposizione, essendo di natura giurisdizionale, puo essere impugnato con ricorso in Cassazione. (Conf 103237, 103575, anno 1967, 102205, 102486 e, specificamente in materia doganale, 101145, 102068, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 624, Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)